Sez. 6, Sentenza n. 7523 del 23/01/1990 Ud. (dep. 30/05/1990) Rv. 184451 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - INDUZIONE ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - CONDOTTA AUSILIANTE O FAVOREGGIATRICE - CONTENUTI.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - INDUZIONE ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - CONDOTTA AUSILIANTE O FAVOREGGIATRICE - CONTENUTI.*
La condotta ausiliante o favoreggiatrice descritta nel quarto comma dell'art. 76 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 consiste nel compimento di Atti comunque finalizzati ed astrattamente idonei ad agevolare l'uso illecito di sostanze stupefacenti. Ne consegue che una condotta orientata nel senso di agevolare, facilitare, assecondare, incoraggiare l'uso di sostanze stupefacenti costituisce, in campo penale, un evento di pericolo compiutamente rilevante. Pertanto configura il reato di favoreggiamento all'uso di sostanze stupefacenti la condotta di colui che offre ad un tossicodipendente il proprio aiuto o accetta di aiutarlo a praticarsi iniezioni, anche se l'introduzione in vena della droga non avvenga per cause indipendenti. (V mass n 180459; (V mass n 177535; (V mass n 175611; (V mass n 173778).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 76 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)