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Sez. 6, Sentenza n. 2047 del 03/12/1988 Ud. (dep. 11/02/1989) Rv. 180459 - 01

STUPEFACENTI - AGEVOLAZIONE DOLOSA DELL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - INDUZIONE ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
Stato
decisa il 1988-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180459-01

STUPEFACENTI - AGEVOLAZIONE DOLOSA DELL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - INDUZIONE ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*

Gli articoli 73 e 76 della legge n. 685 del 1975, sulla disciplina degli stupefacenti, regolano ipotesi criminose, di contributo dato alla persona che intenda fare uso di sostanze stupefacenti, del tutto diverse. Il primo di essi - che prevede i casi di agevolazione dolosa dell'uso di dette sostanze, quindi di chi opera per facilitare chi è già determinato, anche se non avvezzo, all'uso di esse - ha riguardo, nel primo comma, alla condotta di chiunque adibisce o consente che sia adibito, cioè destinato e adattato all'uso, un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si diano all'uso di dette sostanze (e in tal caso non è previsto come requisito essenziale quello dell'abitualità), mentre nel secondo comma si riferisce alla condotta di colui che, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale per l'uso delle citate sostanze (e qui si richiede come requisito essenziale quello dell'abitualità). Il secondo di essi prevede, invece, al primo comma, il caso dell'induzione di persona all'uso illecito delle sostanze stupefacenti, con chiaro significato di persona non ancora avvezza all'uso di stupefacenti, o del proselitismo, sia in pubblico sia in privato, per il loro uso, mentre nel quarto comma contempla un'ipotesi criminosa diversa non solo da quelle disciplinate nel primo comma, ma anche da quelle indicate nel precedente art. 73, e consistente nel favorire in qualsiasi modo e con qualsiasi attività - che non possano ricomprendersi in tutte le precedenti ipotesi - l'uso di sostanze stupefacenti. (V mass n 176237; (V mass n 176038; (V mass n 175611; (V mass n 174073; (V mass n 172208; (V mass n 171156; (V mass n 152655; (V mass n 149834; (V mass n 136592).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 73 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)