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Sez. 1, Sentenza n. 3669 del 11/11/1969 (Rv. 343908 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - CONFLITTO VIRTUALE NEGATIVO FRA DUE TRIBUNALI IN ORDINE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - APPLICABILITA - DECLARATORIA DI COMPETENZA CON DECRETO DA PARTE DEL TRIBUNALE ADITO PER PRIMO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343908-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - CONFLITTO VIRTUALE NEGATIVO FRA DUE TRIBUNALI IN ORDINE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - APPLICABILITA - DECLARATORIA DI COMPETENZA CON DECRETO DA PARTE DEL TRIBUNALE ADITO PER PRIMO - IRRILEVANZA.*

La procedura del regolamento di ufficio di Competenza e applicabile anche al conflitto virtuale negativo che sorge, in materia di fallimento, allorquando un tribunale, al quale sia stata presentata istanza di fallimento, si sia dichiarato territorialmente incompetente a provvedere ed abbia disposto la trasmissione degli Atti ad altro tribunale che abbia, a sua volta, ritenuto la propria incompetenza. Ne puo avere Rilevanza il fatto che il tribunale adito per primo abbia dichiarato la propria incompetenza con decreto, anziche con sentenza, poiche il provvedimento relativo, per quanto, a norma dello art 22 della legge fallimentare, rivestito della Forma del decreto, ha natura decisoria vera e propria. (Conf 2506-67, massima n 335022 2056-66, massima n 324837).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)