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Sez. 1, Sentenza n. 2506 del 18/10/1966 (Rv. 324837 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - VIRTUALE NEGATIVO - FALLIMENTO - DICHIARAZIONE D'INCOMPETENZA DI UN TRIBUNALE CON TRASMISSIONE DEGLI ATTI AD ALTRO TRIBUNALE CHE SI RITENGA INCOMPETENTE - REGOLAMENTO DI UFFICIO - AMMISSIBILITA - DICHIARAZIONE D'INCOMPETENZA CON DECRETO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324837-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - VIRTUALE NEGATIVO - FALLIMENTO - DICHIARAZIONE D'INCOMPETENZA DI UN TRIBUNALE CON TRASMISSIONE DEGLI ATTI AD ALTRO TRIBUNALE CHE SI RITENGA INCOMPETENTE - REGOLAMENTO DI UFFICIO - AMMISSIBILITA - DICHIARAZIONE D'INCOMPETENZA CON DECRETO - IRRILEVANZA.*

La procedura del regolamento di ufficio di Competenza e applicabile anche al conflitto virtuale negativo che sorge, in materia di fallimento, allorquando un tribunale, al quale sia stata presentata istanza di fallimento, si sia dichiarato territorialmente incompetente a provvedere ed abbia disposto la trasmissione degli Atti ad altro tribunale che abbia, a sua volta, ritenuto la propria incompetenza. Ne puo avere Rilevanza il fatto che il tribunale adito per primo abbia dichiarato la propria incompetenza con decreto, anziche con sentenza, poiche il provvedimento relativo, per quanto l'art 22 della legge fallimentare disponga la Forma del decreto, ha natura decisoria vera e propria. (Cfr 1475/63).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)