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Sez. 1, Sentenza n. 39148 del 08/10/2008 Cc. (dep. 17/10/2008) Rv. 241152 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Regresso del procedimento e decorrenza dei termini di fase - Risoluzione di conflitto e ritorno degli atti allo stesso giudice che emise la misura - Nuovo decorso dei termini - Necessità.
Stato
decisa il 2008-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241152-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Anche quando, in sede di risoluzione di conflitto, sia individuato come giudice competente lo stesso che aveva originariamente emesso la misura cautelare, si ha regressione della procedura e, di conseguenza, i termini massimi di fase della custodia non decorrono dalla data d'esecuzione del relativo provvedimento, ma riprendono a decorrere di nuovo dalla data di restituzione degli atti da parte della Corte regolatrice. V. Corte cost., 22 luglio 2005 n. 299.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)