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Sez. 1, Sentenza n. 4221 del 19/06/1997 Cc. (dep. 16/07/1997) Rv. 208408 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Decisione della Cassazione risolutiva di conflitto negativo di competenza che designi come competente il giudice originariamente investito del procedimento - Determina una nuova decorrenza dei termini di fase - Possibilità che il giudice per primo dichiaratosi incompetente sia destinatario, ex art. 279 cod. proc. pen., delle istanze concernenti le misure coercitive - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208408-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Allorché la decisione della Cassazione risolutiva di conflitto negativo di competenza designi come competente il giudice che per primo si dichiarò incompetente, si è in presenza comunque di un giudice "altro" rispetto a quello che, investito della competenza, la declinò, richiedendo l'intervento della Corte regolatrice, e pertanto ha luogo un ritorno del procedimento alle origini, che determina una nuova decorrenza dei termini di durata massima di custodia cautelare, a nulla rilevando la circostanza che il giudice dichiaratosi per primo incompetente sia ancora destinatario, a norma dell'art. 279 cod. proc. pen., delle istanze concernenti le misure coercitive.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)