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Sez. L, Sentenza n. 4392 del 10/07/1980 (Rv. 408264 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - APPELLO INCIDENTALE CONTENENTE NUOVE ECCEZIONI - OMESSA NOTIFICAZIONE NEI TERMINI EX ART 436, TERZO COMMA, COD PROC CIV - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408264-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - APPELLO INCIDENTALE CONTENENTE NUOVE ECCEZIONI - OMESSA NOTIFICAZIONE NEI TERMINI EX ART 436, TERZO COMMA, COD PROC CIV - INAMMISSIBILITA.*

Nel processo, relativo a controversie di lavoro, la proponibilita di nuove eccezioni in appello e la individuazione del mezzo per farle valere deve essere decisa in base alla legge del tempo in cui detti Atti devono essere compiuti. Pertanto, ove per l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533 al riguardo della proposizione di tali eccezioni la norma applicabile e quella contenuta nell'art 436 cod proc civ (nuovo testo), e inammissibile l'appello incidentale, che le contenga, ove non notificato all'appellante nei termini di cui al terzo comma del citato articolo, senza che possa puo trovare applicazione l'art 345 stesso codice. (V 1126/80, mass n 404614).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)