Sez. L, Sentenza n. 6874 del 14/12/1982 (Rv. 424526 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - PROPOSIZIONE - FORME E TERMINI - COPIA NOTIFICATA DELLA MEMORIA CONTENENTE L'APPELLO INCIDENTALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - TERMINI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - PROPOSIZIONE - FORME E TERMINI - COPIA NOTIFICATA DELLA MEMORIA CONTENENTE L'APPELLO INCIDENTALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - TERMINI.*
Ai sensi dell'art. 436 cod. proc. civ. (sub. Art. 1 legge 11 agosto 1973 n. 533) l'appellato, che intende impugnare la sentenza per le parti a lui sfavorevoli, deve proporre appello incidentale, a pena di decadenza, nella memoria di Costituzione, che, sempre a pena di decadenza, deve essere notificata, a cura dello stesso appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione. Ma ai fini della rituale proposizione dell'appello incidentale non è sufficiente la notificazione della memoria che lo contiene entro l'anzidetto termine, ove la memoria stessa non sia stata tempestivamente depositata in cancelleria, essendo la Costituzione dell'appellato nel termine stabilito dal primo comma dell'art. 436 cod. proc. civ. (almeno dieci giorni prima della udienza) presupposto essenziale per l'Esercizio del potere di impugnazione in via incidentale, previsto dal terzo comma. Peraltro, il deposito della copia notificata della memoria potrà eseguirsi, fino all'udienza di discussione, in cui deve procedersi, d'ufficio, alla verifica dei requisiti di ammissibilità dell'impugnazione. (Conf 6055/80, mass n 409826, sulla prima parte; (Conf 4392/80, mass n 408264, sulla prima parte; (Conf 5251/80, mass n 409084).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)