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Sez. 1, Sentenza n. 5371 del 16/06/1997 (Rv. 505209 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Presupposti - Non manifesta infondatezza della domanda e relativa motivazione - Accertamento - Criteri - Mero recepimento di principi giurisprudenziali - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505209-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

Ai fini del riscontro della non manifesta infondatezza della domanda di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il giudice del merito deve accertare se gli elementi offerti dalla parte (e da dimostrare, nella loro entità, durante il corso del giudizio di merito) siano idonei a far stabilire un collegamento con l'asserito concepimento del figlio naturale e, quindi, la sussistenza del "fumus" in ordine alla reclamata paternità, senza limitarsi a recepire determinati principi giurisprudenziali acquisiti in relazione a quegli elementi stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)