Sez. 1, Sentenza n. 5371 del 16/06/1997 (Rv. 505209 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Presupposti - Non manifesta infondatezza della domanda e relativa motivazione - Accertamento - Criteri - Mero recepimento di principi giurisprudenziali - Sufficienza - Esclusione.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
Ai fini del riscontro della non manifesta infondatezza della domanda di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il giudice del merito deve accertare se gli elementi offerti dalla parte (e da dimostrare, nella loro entità, durante il corso del giudizio di merito) siano idonei a far stabilire un collegamento con l'asserito concepimento del figlio naturale e, quindi, la sussistenza del "fumus" in ordine alla reclamata paternità, senza limitarsi a recepire determinati principi giurisprudenziali acquisiti in relazione a quegli elementi stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)