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Sez. 1, Sentenza n. 4804 del 20/09/1984 (Rv. 436717 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1984-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436717-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONE.*

Nel procedimento relativo all'ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, la valutazione circa l'esistenza delle "specifiche circostanze" che facciano apparire giustificata l'Azione, secondo l'attuale formulazione dell'art. 274 cod. civ., deve mantenersi sul piano della probabilità e non su quello della certezza, e non è necessaria, a tal fine, l'acquisizione processuale di elementi forniti di decisivo o comunque elevato grado di efficacia probatoria, in quanto l'indagine preliminare è diretta soltanto ad accertare l'esistenza del fumus boni iuris in rapporto alle indicazioni del ricorrente relative ai mezzi di prova dei quali intende avvalersi nella successiva fase del giudizio di cognizione piena; di modo che l'Azione deve essere ammessa qualora sussista un minimo di elementi di fatto che, pur potendo non essere decisivi o risolutivi per il vero e proprio accertamento della paternità o della maternità, siano suscettibili di sviluppo, di integrazione e di approfondimento nel successivo giudizio, sì da rendere attendibile l'assunto del richiedente e da giustificare il ricorso all'Azione giudiziaria per accertare, in pienezza di cognizione e di contraddittorio, l'effettiva sussistenza dell'asserito rapporto parentale. (Conf 6627/83, mass n 431357; (Conf 5882/83, mass n 430724; (Conf 4734/83, mass n 429622; (Conf 3777/83, mass n 428688; (Conf 2805/83, mass n 427717; (Conf 2600/83, mass n 427475; (Conf 2288/83, mass n 427131; (Conf 1571/83, mass n 426405; (Conf 1379/82, mass n 419221).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)