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Sez. U - , Ordinanza n. 20822 del 21/07/2021 (Rv. 662225 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Dichiarazione di improcedibilità per mancato deposito nel termine - Successiva ulteriore richiesta di regolamento - Ammissibilità nella stessa fase processuale - Forme di proposizione - Conversione.
Stato
decisa il 2021-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662225-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

La dichiarazione d'improcedibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non depositata nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., non osta all'ammissibilità di una successiva richiesta di regolamento, che può essere avanzata anche dalla controparte nella stessa fase processuale; a tal fine, non è rilevante che essa sia stata proposta con (controricorso e) ricorso incidentale, stante l'ininfluenza dell'adozione di una forma processuale non utilizzabile nell'ambito del procedimento per regolamento di giurisdizione, ove quell'atto possa convertirsi in un ricorso autonomo per regolamento di giurisdizione, presentandone i prescritti requisiti e contenendo la richiesta di una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulla questione di giurisdizione.

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)