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Sez. U, Ordinanza n. 22567 del 01/07/2026 (Rv. 678968-02)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Regolamento di giurisdizione - Ricorso incidentale proposto dall'intimato - Inammissibilità - Conversione del ricorso incidentale in ricorso autonomo - Limiti.
Stato
decisa il 2026-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678968-02

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

In sede di regolamento di giurisdizione non è consentito proporre ricorso incidentale diretto ad impugnare il provvedimento per ragioni diverse da quelle prospettate, il quale può valere solo come memoria di risposta al regolamento preventivo, sicché l'intimato che voglia a sua volta contestare la giurisdizione del giudice originariamente adito è tenuto a proporre un autonomo regolamento nel termine di cui all'art. 41, comma 1, c.p.c., il cui mancato rispetto preclude comunque ogni possibilità di conversione del ricorso incidentale in regolamento di giurisdizione autonomo.

Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)