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Sez. 3, Sentenza n. 11077 del 26/07/2002 (Rv. 556292 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Nel processo civile - Limitazioni derivanti dal principio dispositivo in esso vigente - Affermazione - Preclusione derivante dal comportamento di non contestazione delle parti - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556292-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

La portata delle sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, è limitata dagli effetti preclusivi derivanti dal comportamento delle parti nel processo civile, secondo il principio dispositivo che lo governa. Ne discende che tutto ciò che non forma più oggetto di controversia tra le parti resta insensibile agli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)