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Sez. 1, Sentenza n. 394 del 11/01/2006 (Rv. 585549 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Nel processo civile - Limitazioni - Preclusione derivante dal comportamento di non contestazione delle parti - Configurabilità - Conseguenze - In fattispecie relativa alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sulle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati nei contratti bancari.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585549-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

Il principio di cui all'art. 136 Cost., secondo cui la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza che la dichiari incostituzionale, va coordinato con le regole fondamentali che governano il processo, in seno al quale, all'esito del progressivo formarsi di effetti preclusivi derivanti dal comportamento delle parti, la materia del contendere viene via via a ridursi, con la conseguenza che tutto quanto risulti non più dibattuto (o mai dibattuto) nel corso del processo resta insensibile alla pronuncia di incostituzionalità. Ne deriva l'inammissibilità del motivo di opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale si faccia valere, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma terzo, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342), l'invalidità della clausola anatocistica stipulata in un contratto bancario, allorché tale motivo di opposizione sia formulato per la prima volta dall'opponente, a seguito della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, nella comparsa conclusionale del giudizio di appello, quando "thema decidendum" e "thema probandum" della causa sono oramai definitivamente fissati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 342 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)