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Sez. 2, Sentenza n. 765 del 26/03/1969 Ud. (dep. 30/06/1969) Rv. 112016 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO -CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE -LUOGO MOMENTANEAMENTE NON DESTINATO AD ABITAZIONE - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1969-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112016-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO -CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE -LUOGO MOMENTANEAMENTE NON DESTINATO AD ABITAZIONE - SUSSISTENZA DEL REATO.*

L'aggravante di cui all'art.625 n.1 cod.pen. sussiste sempre quando l'autore del fatto S'introduca in luogo destinato ad abitazione per commettere un furto, anche se questo sia commesso nel tempo in cui il luogo non abbia momentaneamente detta destinazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)