Sez. 2, Sentenza n. 531 del 06/03/1970 Ud. (dep. 28/10/1970) Rv. 115554 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO -CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE - ATTUALITA DELL'USO DI ABITAZIONE - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO -CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE - ATTUALITA DELL'USO DI ABITAZIONE - IRRILEVANZA.*
Per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art 625 n 1 cod pen e necessario soltanto che l'edificio in cui il reo si e introdotto sia destinato ad abitazione e non anche che esso sia effettivamente abitato al momento del furto, essendo sufficiente che esso serva ad abitazione, sia pure saltuariamente, come avviene per le ville di campagna in tali casi, invero, non viene meno la ragione dell'aggravante, consistente nel maggior grado di audacia del ladro e nella minorata sicurezza delle persone, per la possibilita che talune di quelle, che usano l'edificio per abitazione saltuariamente, sopraggiunga durante la esecuzione del reato. (Conf 112016, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)