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Sez. 2 - , Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018 (Rv. 648842 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Frasi riguardanti l'oggetto della causa - Istanza di cancellazione - Provvedimenti conseguenti del giudice di merito - Esercizio del potere discrezionale di detto giudice - Conseguenze - Incensurabilità in sede di legittimità.
Stato
decisa il 2018-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648842-02

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

L'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell'art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)