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Sez. 1 - , Ordinanza n. 38730 del 06/12/2021 (Rv. 663116 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Frasi riguardanti l'oggetto della causa - Istanza di cancellazione - Provvedimenti conseguenti del giudice di merito - Esercizio del potere discrezionale di detto giudice - Conseguenze - Incensurabilità in sede di legittimità.
Stato
decisa il 2021-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663116-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

L'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell'art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)