Sez. 1, Sentenza n. 2595 del 26/03/1988 (Rv. 458335 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - IN GENERE - ESENZIONE VENTICINQUENNALE - AMBITO - ABITAZIONI DI LUSSO - NOZIONE: D.M. 2 AGOSTO 1969 - CLASSIFICAZIONE CATASTALE OPERATA DALL'UTE - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - IN GENERE - ESENZIONE VENTICINQUENNALE - AMBITO - ABITAZIONI DI LUSSO - NOZIONE: D.M. 2 AGOSTO 1969 - CLASSIFICAZIONE CATASTALE OPERATA DALL'UTE - IRRILEVANZA.*
In tema di esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati, ai sensi e nel vigore degli artt. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408 ed 1 della legge 2 febbraio 1960 n. 35, devono considerarsi "abitazioni di lusso", come tali escluse dall'indicato beneficio, tutte quelle contemplate dal d.m. 2 agosto 1969, cioè quelle realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici a ville, parco privato o costruzioni di lusso, mentre resta irrilevante, in presenza di detta ubicazione, la circostanza che le abitazioni stesse, in relazione alle loro intrinseche caratteristiche, siano state diversamente censite dall'UTE, in Sede di classificazione catastale (classificazione influente al diverso fine della quantificazione dell'imposta dovuta).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 62, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 79, Legge 02/02/1960 num. 35 art. 1, DM 04/12/1961, DM 02/08/1969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)