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Sez. 2, Sentenza n. 54 del 08/01/1972 (Rv. 355735 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA - (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISTINZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - ILLEGITTIMITA - COSTITUZIONALE - GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITA DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*
Stato
decisa il 1972-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355735-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA - (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISTINZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - ILLEGITTIMITA - COSTITUZIONALE - GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITA DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*

La norma di cui all'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, nel testo modificato secondo la sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971, per la quale la riduzione della capacita di guadagno al fine del sorgere del diritto alla pensione di invalidita deve essere anche per gli operai superiore alla meta del guadagno normale, si applica anche nei giudizi in corso, relativi a rapporti non esauriti.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)