Sez. 2, Sentenza n. 3201 del 23/10/1972 (Rv. 360990 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - OPERAI - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - APPLICAZIONE ALLE CONTROVERSIE PENDENTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - OPERAI - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - APPLICAZIONE ALLE CONTROVERSIE PENDENTI.*
A seguito della dichiarazione d'illegittimita costituzionale (sentenza n 160 del 6 luglio 1971 della Corte costituzionale) dell'art 10, primo comma, del DL 14 aprile 1939, n 636, nella parte espressa con le parole 'a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operaƬ, questo limite per il conseguimento del diritto a pensione d'invalidita da parte dell'operaio non e piu applicabile alle situazioni per le quali pende controversia giudiziale (situazioni non esaurite). (V 219'72, mass n 356013; 187'72, mass n 355976; (V 54'72, mass n 355735).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)