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Sez. 1, Sentenza n. 1486 del 22/06/1967 (Rv. 328179 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO GENERALE - RICHIAMO IN CONTRATTI NON RIGUARDANTI LO STATO - NATURA CONTRATTUALE - DEROGA - CONDIZIONI - CONTRATTI CONCLUSI DALLA GESTIONE INA-CASA E DALLA GESCAL - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328179-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO GENERALE - RICHIAMO IN CONTRATTI NON RIGUARDANTI LO STATO - NATURA CONTRATTUALE - DEROGA - CONDIZIONI - CONTRATTI CONCLUSI DALLA GESTIONE INA-CASA E DALLA GESCAL - ESCLUSIONE.*

Il capitolato generale di appalto per le opere dipendenti dal ministero dei lavori pubblici approvato con d.m. 28 maggio 1895 (al pari del nuovo capitolato generale approvato con d.m. 16 luglio 1962 n.1053) ha natura normativa di regolamento di organizzazione solo per i contratti che interessano lo stato, nei cui confronti il privato contraente si trova in rapporto di subordinazione, si da dover sottostare alle norme regolamentari che gli vengono imposte mentre hanno natura contrattuale non solo i capitolati predisposti da enti pubblici diversi dallo stato, ma anche i capitolati dello stato, allorquando siano richiamati ed applicati in contratti non riguardanti lo stato. Il principio comporta deroga per i soli casi in cui sia imposta per legge l'applicazione, ai contratti di appalto di enti diversi dallo stato, delle norme del capitolato generale statale casi nei quali la statuizione negoziale e meramente ricognitiva di una disciplina legale avente forza vincolante propria. Questa deroga al principio non si verifica nel caso dei contratti di appalto conclusi dalla gestione INA- casa, ed ora dalla Gescal, perche l'art. 6 del d.P.R.22 giugno 1949 n.340 stabilisce la formazione di un capitolato proprio della gestione, solo uniformato a quello regolamentare dello stato.*

Riferimenti normativi: Legge 22/06/1949 num. 340 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)