Sez. 1, Sentenza n. 836 del 27/03/1970 (Rv. 346182 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO GENERALE - CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO PER LE OPERE DIPENDENTI DAL MINISTERO DEI LLPP - NATURA - CONTRATTI INTERESSANTI LO STATO O ENTI DIVERSI - DIFFERENZE - APPLICAZIONE DEL CAPITOLATO IMPOSTA PER LEGGE AD ENTI DIVERSI - EFFETTI - APPALTI CONCLUSI DALLA GESTIONE INA-CASA E DALLA GESCAL - ESCLUSIONE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO GENERALE - CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO PER LE OPERE DIPENDENTI DAL MINISTERO DEI LLPP - NATURA - CONTRATTI INTERESSANTI LO STATO O ENTI DIVERSI - DIFFERENZE - APPLICAZIONE DEL CAPITOLATO IMPOSTA PER LEGGE AD ENTI DIVERSI - EFFETTI - APPALTI CONCLUSI DALLA GESTIONE INA-CASA E DALLA GESCAL - ESCLUSIONE.*
Il capitolato generale di appalto per le opere dipendenti dal ministero dei lavori pubblici, approvato con DM 28 maggio 1895 (al pari del nuovo capitolato generale, approvato con DM 16 luglio 1962, n 1053) ha natura normativa di regolamento di organizzazione solo per i contratti che interessano lo stato, nei cui confronti il privato contraente si trova in rapporto di subordinazione, si da dover sottostare alle norme regolamentari che gli vengono imposte mentre hanno natura contrattuale non solo i capitolati predisposti da enti diversi dallo stato, ma anche i capitolati dello stato, allorquando siano richiamati ed applicati in contratti non riguardanti lo stato. Il principio comporta deroga per i soli casi in cui sia imposta per legge l'applicazione, ai contratti di appalto di enti diversi dallo stato, delle norme del capitolato generale statale casi nei quali la statuizione negoziale e meramente ricognitiva di una disciplina legale avente forza vincolante propria. Questa deroga al principio non si verifica nel caso dei contratti di appalto, conclusi dalla gestione INA- casa, ed ora dalla Gescal, perche, l'art 6, del DPR 22 giugno 1949, n 340, stabilisce la formazione di un capitolato proprio della gestione, solo uniformato a quello regolamentare dello stato. (Conf 1486-67, massima n 328179).*
Riferimenti normativi: Legge 22/06/1949 num. 340 art. 6, Legge 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)