Sez. L, Sentenza n. 28528 del 01/12/2008 (Rv. 605733 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti concessi da imprese esercenti un servizio pubblico - Costruzione di reti telefoniche - Assoggettamento alla disciplina di cui all'art. 3 della legge n. 1369 del 1960 - Esclusione - Nozione di "allacciamento" - Portata.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
La disciplina di tutela dei rapporti di lavoro precisata dall'art. 3 della legge n. 1369 del 1960 non è applicabile alla complessiva costruzione della rete telefonica intercorrente tra le centrali e gli abbonati, per conto dell'impresa che esercita il pubblico servizio telefonico, dovendo il termine allacciamento, utilizzato dal comma secondo del citato art. 3 nell'elencare le attività assoggettate alla disciplina protettiva, essere riferito esclusivamente alle operazioni di connessione, presso l'abbonato o presso la centrale, dirette a consentire il collegamento tra rete e utente.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)