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Sez. L, Sentenza n. 15558 del 09/12/2000 (Rv. 542547 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti concessi da imprese esercenti un pubblico servizio - Costruzione di reti telefoniche - Assoggettamento alla disciplina ex art. 3 legge n. 1369/1960 - Esclusione - Nozione di "allacciamento" - Portata.
Stato
decisa il 2000-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542547-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

La disciplina di tutela dei rapporti di lavoro precisata dall'art. 3 della legge n. 1369 del 1960 non è applicabile alla complessiva costruzione della rete telefonica intercorrente tra le centrali e gli abbonati, per conto della impresa che esercita il pubblico servizio telefonico, dovendo il termine allacciamento, utilizzato dal comma secondo del citato art. 3 nell'elencare le attività assoggettate alla disciplina protettiva, essere riferito esclusivamente alle operazioni di connessione, presso l'abbonato o presso la centrale, dirette a consentire il collegamento tra rete e utente.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)