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Sez. 5, Sentenza n. 1025 del 04/03/1997 Cc. (dep. 03/04/1997) Rv. 207905 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della custodia - Pericolo di fuga - Presunzione in ragione del reato contestato ex art. 275 comma terzo cod. proc. pen. - Esclusione - Desumibilità esclusivamente dall'entità della condanna irrogata - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207905-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

In tema di misure cautelari personali, quando sia stata disposta la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, ai fini del ripristino della stessa il pericolo di fuga non può essere presunto in ragione del titolo del reato contestato con riferimento all'art. 275 comma terzo cod. proc. pen., né può essere desunto semplicemente, dall'entità della condanna nel frattempo intervenuta poiché questa non costituisce prove del pericolo, bensì premessa per una spinta in tale direzione che, per quanto assume significato pregnante e primario, nondimeno deve essere valutata insieme ad ulteriori elementi dai quali si possa desumere la probabilità che l'evento paventato possa verificarsi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)