Sez. 1, Sentenza n. 5864 del 20/10/1997 Cc. (dep. 30/10/1997) Rv. 208769 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Congelamento dei termini previsto dall'art.297 quarto comma cod. proc. pen. - Sospensione dei termini prevista dall'art.304 comma secondo cod.proc.pen. - Differenze - Cumulabilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Il congelamento dei termini di custodia cautelare previsto dall'art.297 comma quarto cod.proc.pen. e la sospensione prevista dall'art.304 comma secondo cod. proc. pen. sono istituti diversi ed indipendenti. Il primo opera "ex lege" e solo sui giorni di udienza e su quelli necessari per la deliberazione della sentenza; l'altro richiede uno specifico provvedimento di sospensione ed incide anche sugli intervalli e tempi morti. Essi pertanto non sono cumulabili, ma il criterio generale previsto dall'art. 297 quarto comma non è applicabile qualora nella fase del giudizio sia stata disposta la sospensione ex art. 304 comma secondo, restando in esso assorbito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)