Sez. 5, Sentenza n. 11759 del 20/05/2009 (Rv. 608458 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DOMICILIO FISCALE - PERSONE FISICHE | Avviso di accertamento - Notificazione a cittadino non residente, domiciliato o dimorante nella Repubblica - Iscrizione all'A.I.R.E. - Rilevanza - Conseguenze - Notificazione effettuata mediante deposito nella casa comunale - Nullità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DOMICILIO FISCALE - PERSONE FISICHE
In tema di accertamento delle imposte sul reddito, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f) e dell'art. 58, comma 2, secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove prevedono che le disposizioni contenute nell'art. 142 cod. proc. civ. non si applichino in caso di notificazione di atto impositivo a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'Amministrazione finanziaria in base all'iscrizione all'A.I.R.E., deve ritenersi nulla la notificazione di un avviso di accertamento effettuata, ai sensi dell'art. 60, lett. e) cit., mediante deposito dell'atto nella casa comunale del domicilio fiscale, qualora, attraverso le risultanze dell'Albo, sia stata accertata nei confronti del contribuente la variazione anagrafica per trasferimento della residenza all'estero.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)