Sez. 1, Sentenza n. 856 del 12/02/1981 (Rv. 411347 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - TERMINI - MANCATA INDICAZIONE NELL'INGIUNZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - TERMINI - MANCATA INDICAZIONE NELL'INGIUNZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Poiche l'indicazione del termine per la proposizione dell'opposizione ad ingiunzione fiscale (che e previsto dalla legge con norma di carattere inderogabile) non costituisce elemento essenziale della ingiunzione stessa, la sua Mancanza non determina un vizio di tale atto, il quale deve ritenersi del tutto idoneo al raggiungimento del suo scopo specifico, anche agli effetti della decorrenza del termine in questione, quando solo contenga l'indicazione del titolo della pretesa tributaria e la manifestazione della volonta rivolta a realizzare il credito. (V 3182/77, mass n 386697).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)