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Sez. 1, Sentenza n. 3182 del 15/07/1977 (Rv. 386697 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - TERMINI DI DECADENZA - DECORRENZA - CONDIZIONI - LIMITI - COPIA DI INGIUNZIONE - NOTIFICA PER L'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - INIDONEITA.*
Stato
decisa il 1977-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386697-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - TERMINI DI DECADENZA - DECORRENZA - CONDIZIONI - LIMITI - COPIA DI INGIUNZIONE - NOTIFICA PER L'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - INIDONEITA.*

Affinche l'ingiunzione fiscale, emessa a norma dell'art 2 del RD 14 aprile 1910 n 639 (nella specie, per la ripetizione di imposta di fabbricazione sui filati, indebitamente rimborsata, ai sensi dello art 21 primo comma del DL 3 gennaio 1947 n 1), possa ritenersi idonea a far decorrere i termini di decadenza previsti per l'opposizione davanti all'autorita giudiziaria (nella specie, quindici giorni, a norma del secondo comma del citato art 21), e necessario che la ingiunzione medesima sia completa in tutti i suoi elementi costitutivi, ivi compresa l'indicazione del titolo e la manifestazione della volonta rivolta alla realizzazione del credito. Detto effetto, pertanto, va escluso con riguardo ad un atto che non contenga una inequivoca indicazione dei menzionati elementi, perche mera copia di una precedente ingiunzione, notificata al solo fine di interrompere la prescrizione, quando era ancora sub iudice la legittimita del titolo. (V 1950/63, mass n 262999).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 1, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 03/01/1947 num. 1 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)