Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10097 del 09/05/2014 (Rv. 630930 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Luogo dell'apertura della successione ai sensi dell'art. 22, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - Condizioni - Proposizione della domanda prima del biennio - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE
L'art. 22, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nel prevedere la competenza del giudice dell'aperta successione per le controversie relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall'erede, si riferisce anche ad ogni azione personale per qualsiasi credito vantato nei confronti del defunto, indipendentemente dalla causa o dal titolo da cui è sorto, all'imprescindibile condizione che non sia ancora decorso un biennio dall'apertura della successione, senza che rilevi la circostanza che sia stato, o meno, instaurato un giudizio di divisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 22 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)