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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14594 del 21/08/2012 (Rv. 623563 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE | Domanda di pagamento di debito ereditario - Eccezione di incompetenza degli eredi del debitore - Onere della prova dell'avvenuta proposizione della domanda prima della divisione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623563-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE

Gli eredi del debitore defunto, qualora, ingiunti in via monitoria di pagare il debito ereditario, eccepiscano, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'incompetenza per territorio del giudice adito, per essere competente il giudice del luogo dell'aperta successione, ai sensi dell'art. 22, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., devono provare le circostanze alle quali detta competenza è subordinata e, quindi, anche l'avvenuta proposizione della domanda del creditore prima della divisione dell'eredità, spettando a chi solleva l'eccezione di incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., dimostrare i fatti che la giustificano.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 22 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)