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Sez. 3, Sentenza n. 8442 del 13/06/2002 (Rv. 555030 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - DERIVANTE DA VIZIO DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE O DI INTERVENTO DEL P.M. | Mutamento del giudice istruttore nel giudizio di primo grado fuori del procedimento previsto per le variazioni tabellari - Configurabilità - Limiti - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555030-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - DERIVANTE DA VIZIO DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE O DI INTERVENTO DEL P.M.

Non è nulla la sentenza per vizio di costituzione del giudice in caso di cambiamento del giudice istruttore originariamente designato, se sono state rispettate le condizioni previste dall'art. 174 cod. proc. civ., secondo il quale la sostituzione del giudice può essere disposta nei casi di impedimento assoluto o di gravi esigenze di servizio, che possono ravvisarsi, come nella specie, nella situazione venuta a verificarsi negli uffici giudiziari allorquando si è trattato di dare un nuovo assetto all'organizzazione interna dei tribunali per l'entrata in vigore del nuovo rito per le controversie civili, come disposto dall'art.90 legge n.353 del 1990; in tale situazione, pertanto, la sostituzione di giudici di pari funzioni, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, disposta al di fuori di procedimento di variazione tabellare, costituisce mera irregolarità in quanto il procedimento di tramutamento è uno strumento di attuazione della distribuzione dei giudici tra i vari uffici di uno stesso tribunale e, quindi, rappresenta una regola organizzativa interna all'ordine giudiziario che non incide sulla validità dei provvedimenti giudiziari adottati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Legge 16/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)