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Sez. L, Sentenza n. 17494 del 28/07/2009 (Rv. 610158 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - IN GENERE | Compatibilità con il rito del lavoro - Conseguenze - Ricorso introduttivo - Redazione sommaria - Ammissibilità - Condizioni - Prova scritta del credito - Necessità - Giudizio di opposizione - Memoria di costituzione - Contenuto - Integrazione della domanda - Necessità - Fattispecie in tema di recupero di contributi previdenziali.
Stato
decisa il 2009-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610158-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - IN GENERE

La legge n. 533 del 1973 non ha fatto venir meno l'ammissibilità del procedimento d'ingiunzione per i crediti di lavoro e previdenziali, ma si è limitata a prevedere l'applicabilità del rito del lavoro nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che, configurandosi la prima fase come procedimento speciale a cognizione sommaria, retto dalle disposizioni sue proprie, il ricorso può essere redatto anche in modo sommario, purché sia accompagnato da uno dei documenti di cui agli artt. 634, 635 e 636 cod. proc. civ., mentre nella seconda fase, che costituisce un ordinario giudizio di cognizione, l'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, deve integrare la domanda proponendo nell'atto di costituzione, oltre alle necessarie specificazioni della pretesa, tutte le deduzioni ed eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate da quest'ultimo in via riconvenzionale, e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'irritualità del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'Inps per il recupero di contributi e della memoria di costituzione depositata nel giudizio di opposizione, in quanto, pur non essendo state indicate le causali specifiche dei contributi richiesti, nel procedimento monitorio era stata prodotta la dichiarazione del funzionario dell'ente prescritta dall'art. 635 cod. proc. civ., mentre nel giudizio di opposizione era stato prodotto il verbale di accertamento notificato, contenente richiami agli elenchi allegati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 635 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)