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Sez. U, Sentenza n. 5680 del 10/03/2011 (Rv. 616298 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Crediti degli enti previdenziali - Riscossione coattiva mediante ruolo - Ambito - Conseguenza - Ripetizione di prestazioni previdenziali indebitamente corrisposte - Ricorso alla procedura d'ingiunzione - Ammissibità.
Stato
decisa il 2011-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616298-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

In tema di riscossione mediante ruolo dei crediti degli enti previdenziali, la disciplina prevista dagli artt. 17, comma 1, e 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 si riferisce espressamente alla sola riscossione delle "entrate", che sono individuate specificamente "nei contributi o premi dovuti" e non versati, "unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive", dovendosi ritenere, conseguentemente, che non sia venuta meno, per l'ente previdenziale, la possibilità di ricorrere al procedimento d'ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti cod. proc. civ. per il recupero di somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17 com. 1, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)