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Sez. 5, Sentenza n. 13679 del 22/07/2004 (Rv. 574831 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Contestualità con il deposito del ricorso - Necessità - Esclusione - Possibilità del deposito separato nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso - Eventuale conoscenza della sentenza attinta atti del processo o deposito di copia della stessa da parte del controricorrente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574831-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

Ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., la parte ricorrente deve, a pena di improcedibilità, depositare copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, al fine di consentire la verifica della tempestività dell'atto impugnatorio e della fondatezza dei motivi. L'obbligo in parola, se può ritenersi soddisfatto anche quando il deposito sia comunque effettuato con le modalità fissate dall'art. 372, comma 2 c.p.c. (che consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso e può applicarsi estensivamente anche ai documenti concernenti la sua procedibilità), ossia mediante notifica alla controparte, nel termine perentorio, previsto dall'art. 369 c.p.c., di venti giorni dall'ultima notificazione dell'atto impugnatorio, non può di contro considerarsi fungibile con la conoscenza della sentenza - attinta da altri atti del processo e, in particolare, dalle copie fotostatiche depositate per la formazione del fascicolo d'ufficio o presenti nel fascicolo di ufficio del giudice del merito, mancanti della garanzia dell'autenticità - né con la produzione di copia autentica della stessa ad opera del controricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)