Sez. U, Sentenza n. 11932 del 25/11/1998 (Rv. 521082 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Sentenza in lingua tedesca - Necessità della copia autentica in lingua italiana - Istanza di traduzione della parte all'ufficio del giudice della sentenza da impugnare - Onere, a pena di improcedibilità, di depositare anche una copia autentica della sentenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
La parte che intenda proporre impugnazione ad un'autorità giudiziaria con sede fuori dalla regione Trentino - Alto Adige deve chiedere all'ufficio al quale appartiene il giudice, che ha emanato la sentenza in lingua tedesca, una copia autentica in lingua italiana. Quest'onere aggiuntivo (consistente nell'istanza di traduzione) a carico della parte non la esonera dal rispetto delle disposizioni del codice di procedura civile sul deposito degli atti nel giudizio di impugnazione e quindi, per quanto riguarda in particolare il procedimento di cassazione, deve trovare applicazione l'art. 369 cod. proc. civ. che richiede, a pena di improcedibilità, che insieme con il ricorso deve essere depositata anche una copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)