Sez. 1, Sentenza n. 172 del 28/01/1970 (Rv. 344951 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERESSE AD AGIRE - NOZIONE - CONCORRENZA SLEALE PER DENIGRAZIONE DI PRODOTTI - IMPRENDITORE PRODUTTORE DEI PRODOTTI DENIGRATI - INTERESSE AD AGIRE - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERESSE AD AGIRE - NOZIONE - CONCORRENZA SLEALE PER DENIGRAZIONE DI PRODOTTI - IMPRENDITORE PRODUTTORE DEI PRODOTTI DENIGRATI - INTERESSE AD AGIRE - SUSSISTENZA.*
L'interesse ad agire, che conferisce titolo per proporre in giudizio una domanda, ai sensi dell'art 100 cod proc civ, consiste nella esigenza di ricorrere al giudice per evitare una lesione del proprio diritto, cioe un danno che, senza l'intervento dell' autorita giudiziaria, deriverebbe al patrimonio giuridico del soggetto. Tale esigenza, in tema di concorrenza sleale per denigrazione dei prodotti altrui, e configurabile nell'imprenditore che fabbrica i prodotti oggetto della pretesa denigrazione, in quanto, anche se non menzionato negli Atti denigratori, e, tuttavia, il soggetto interessato alla cessazione di tali Atti. (V, sulla prima parte, da ultimo, 1755-68, massima n 333644).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)