Sez. 1, Sentenza n. 2160 del 24/07/1973 (Rv. 365378 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - RIPARTIZIONE CONVENZIONALE - MODIFICAZIONE - NECESSITA DI NUOVA DELIBERAZIONE DI TUTTI I CONDOMINI - LIMITI DI EFFICACIA - RIPARTO PREVENTIVO PROVVISORIO - IMPUGNAZIONE DEL CONDOMINO - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - RIPARTIZIONE CONVENZIONALE - MODIFICAZIONE - NECESSITA DI NUOVA DELIBERAZIONE DI TUTTI I CONDOMINI - LIMITI DI EFFICACIA - RIPARTO PREVENTIVO PROVVISORIO - IMPUGNAZIONE DEL CONDOMINO - CONDIZIONI.*
La disciplina della ripartizione delle spese condominiali, contenuta in un regolamento convenzionale, puo essere innovata solo da una nuova convenzione deliberata da tutti i condomini. Tale principio non puo estendersi, peraltro, all'ipotesi di un riparto preventivo, adottato solo in via provvisoria e salvo conguaglio a seguito di rendiconto delle spese effettivamente sostenute. Di una siffatta delibera di riparto preventivo, pertanto, il singolo condomino non puo dolersi solo invocando quel principio, ne quindi l'indagine sull'interesse ed agire del condomino medesimo puo in tale ipotesi investire una sua pretesa all'osservanza di norme regolamentari inderogabili, ma deve semmai essere indirizzata all'accertamento dell'eventuale sussistenza di un pregiudizio economico, attuale e concreto, che a lui derivi dall'esecuzione della deliberazione impugnata. (V sulla prima parte 882/70, mass n 346261; 308/64; (V sulla seconda parte 2268/71, mass n 353104; 172/70, mass n 344951)*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)