diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1759 del 26/01/2007 (Rv. 594316 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Mancanza della procura "ad litem" - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594316-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE

In tema di disciplina delle spese processuali, l'attività del difensore senza procura, che non può riverberare alcun effetto sulla parte, resta attività processuale di cui egli solo assume la responsabilità anche in ordine alle spese del giudizio. Conseguentemente, il giudice si trova di fronte ad una questione rilevabile d'ufficio di natura pregiudiziale - la non corrispondenza a vero che l'avvocato sia munito di procura - e a soccombere sulla questione pregiudiziale, l'unica in base alla quale sarà definito il procedimento con relativa declaratoria di inammissibilità, è soltanto l'avvocato che ha sottoscritto, e fatto notificare, l'atto introduttivo del giudizio, né può trovare applicazione l'esonero dalle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., per "il lavoratore soccombente", non rientrandosi, nella specie, in tale categoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)