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Sez. L, Sentenza n. 24281 del 14/11/2006 (Rv. 592836 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Mancanza della procura 'ad litem' - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Condizioni - Invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura 'ad litem' - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592836-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

In materia di disciplina delle spese processuali, l'attività del difensore senza procura, che non può riverberare alcun effetto sulla parte, resta attività processuale di cui egli solo assume la responsabilità anche in ordine alle spese del giudizio; conseguentemente, verificata dal giudice la non corrispondenza a vero che l'avvocato sia munito di procura, a soccombere sulla questione pregiudiziale, che è l'unica in base alla quale sarà definito il procedimento con relativa declaratoria di inammissibilità, è soltanto l'avvocato che ha sottoscritto, e fatto notificare, l'atto introduttivo del giudizio. Ove, invece, la procura alla lite sia conferita al difensore della parte, in nome della quale egli dichiari di agire, e risulti invalida o non più efficace, come nel caso di mandato rilasciato da soggetto non più in vita alla data di proposizione del ricorso introduttivo o del gravame da parte del difensore, è il soggetto che ha conferito la procura nulla che assume la qualità di parte ed è tale soggetto o, in caso di decesso, l'erede, che dovrà rispondere delle spese, salvo compensazione o applicazione, nelle controversie previdenziali, dell'art. 152 disp.att. cod.proc.civ.. (Nella specie, il difensore aveva proposto ricorso introduttivo e appellato la sentenza di primo grado sulla base di un mandato, conferitogli dalla parte dichiaratamente da lui rappresentata, divenuto inefficace per la sopravvenuta morte di questa in epoca anteriore alla data del deposito del ricorso introduttivo. La S.C., alla luce dell'enunciato principio, ha ritenuto errata la statuizione della corte territoriale, che aveva condannato al pagamento delle spese di lite il difensore della parte soccombente per aver omesso di verificare l'esistenza in vita della parte rappresentata alla data del deposito del ricorso di primo grado, per tutto il tempo del procedimento ed anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. La S.C., decidendo nel merito, ha dichiarato non dovute, dall'erede dell'assicurato, le spese relative ai gradi di giudizio ex art. 152 disp.att. cod.proc.civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)