Sez. 1, Sentenza n. 4402 del 27/06/1983 (Rv. 429308 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE - DISPOSIZIONI RELATIVE AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - APPLICABILITÀ AL PROCEDIMENTO INSTAURATO A SEGUITO DI DOMANDA TARDIVA PER L'INSINUAZIONE DI UN CREDITO - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE - DISPOSIZIONI RELATIVE AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - APPLICABILITÀ AL PROCEDIMENTO INSTAURATO A SEGUITO DI DOMANDA TARDIVA PER L'INSINUAZIONE DI UN CREDITO - ESCLUSIONE.*
Il procedimento instaurato a seguito di domanda tardiva per la insinuazione di un credito, disciplinato dall'art. 101 legge fall. È regolato espressamente dal legislatore in modo e con forme diverse da quelle predisposte per il giudizio di opposizione allo stato passivo di cui all'art. 99 legge fallimentare, con la conseguenza che le norme eccezionalmente dettate in ordine a quest'ultimo giudizio - ivi comprese quelle relative all'inappellabilità delle controversie, nei limiti indicati dalla norma da ultimo richiamata - non possono essere ritenute applicabili al primo neppure in via di applicazione estensiva od analogica. (Conf 2667/69).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)