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Sez. 1, Sentenza n. 4402 del 27/06/1983 (Rv. 429308 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE - DISPOSIZIONI RELATIVE AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - APPLICABILITÀ AL PROCEDIMENTO INSTAURATO A SEGUITO DI DOMANDA TARDIVA PER L'INSINUAZIONE DI UN CREDITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429308-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE - DISPOSIZIONI RELATIVE AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - APPLICABILITÀ AL PROCEDIMENTO INSTAURATO A SEGUITO DI DOMANDA TARDIVA PER L'INSINUAZIONE DI UN CREDITO - ESCLUSIONE.*

Il procedimento instaurato a seguito di domanda tardiva per la insinuazione di un credito, disciplinato dall'art. 101 legge fall. È regolato espressamente dal legislatore in modo e con forme diverse da quelle predisposte per il giudizio di opposizione allo stato passivo di cui all'art. 99 legge fallimentare, con la conseguenza che le norme eccezionalmente dettate in ordine a quest'ultimo giudizio - ivi comprese quelle relative all'inappellabilità delle controversie, nei limiti indicati dalla norma da ultimo richiamata - non possono essere ritenute applicabili al primo neppure in via di applicazione estensiva od analogica. (Conf 2667/69).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)