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Sez. 1, Sentenza n. 12384 del 09/12/1998 (Rv. 521471 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Di credito - Sentenze relative - Impugnazioni - Modalità e termini - Riduzione dei termini ex art. 99 legge fallimentare - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521471-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE

Le cause introdotte a seguito di dichiarazioni tardive di credito (art. 101 legge fallimentare) non rappresentano, a differenza delle opposizioni allo stato passivo, lo sviluppo, in sede contenziosa, della precedente fase di verificazione e di accertamento dei crediti, ma presentano i caratteri del normale giudizio di cognizione, da istruirsi a norma dell'art. 175 e seguenti cod. proc. civ., e soggetto, come tale, ai principi del rito ordinario anche con riferimento alle modalità ed ai termini per la proposizione delle impugnazioni, con conseguente esclusione della riduzione dei termini stessi, prevista dall'art. 99 della legge fallimentare per i giudizi di opposizione allo stato passivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)