Sez. U - , Ordinanza n. 31109 del 28/12/2017 (Rv. 646964 - 01)
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMPETENZA | Impugnazione del progetto di liquidazione degli usi civici - Giurisdizione commissariale - Sussistenza - Limiti.
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMPETENZA
La giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici sussiste ogniqualvolta la soluzione delle questioni afferenti alle materie elencate nell’art. 29, comma 2, l. n. 1766 del 1927 si pone come antecedente logico-giuridico della decisione. Pertanto, nella controversia sorta a seguito dell'impugnazione del progetto di liquidazione degli usi civici, detta giurisdizione sussiste per la parte avente ad oggetto la questione della “qualitas soli”; per contro, essa va esclusa in relazione alle domande inerenti l'entità, le modalità ed il procedimento di liquidazione.
Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 com. 2 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)