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Sez. U - , Ordinanza n. 8564 del 26/03/2021 (Rv. 660856 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI | Giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Contenuto - "Qualitas soli" antecedente logico-giuridico della decisione - Impugnazione di atto amministrativo - Giurisdizione dell'A.G.A. - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2021-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660856-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI

La giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici sussiste ogniqualvolta la valutazione o l'accertamento della natura ed estensione del diritto di uso civico - cioè, la "qualitas soli" - si pongono come antecedente logico-giuridico della decisione; pertanto, in caso di impugnazione di atto amministrativo, la giurisdizione spetta al g.a. soltanto se le questioni dedotte sono dirette a censurare l'iter procedimentale, antecedentemente rispetto ad ogni indagine sulla qualità demaniale collettiva dei terreni.

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)