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Sez. 3, Ordinanza n. 4131 del 14/02/2024 (Rv. 670548-01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Inammissibilità o improponibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo - Esame della domanda riconvenzionale - Preclusione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - In genere. PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670548-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che

l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni locatizi comportasse l'inammissibilità della domanda riconvenzionale con la quale l'opponente aveva chiesto la restituzione del deposito cauzionale, erroneamente qualificata come eccezione riconvenzionale).

Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)