Sez. 3, Ordinanza n. 6702 del 20/03/2026 (Rv. 678331-01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE | Decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro - Efficacia di giudicato - Ambito oggettivo - Opposizione - Erronea qualificazione della domanda riconvenzionale alla stregua di eccezione - Onere di impugnazione da parte del debitore - Sussistenza - Fattispecie. PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE - In genere.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE
Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, una volta divenuto definitivo, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo che ne rappresenta il fondamento, con la conseguenza che, laddove il debitore intenda contestare la pretesa mediante la deduzione di autonomi controdiritti, ha l'onere di impugnare la sentenza che abbia erroneamente qualificato le sue domande riconvenzionali come eccezioni, altrimenti formandosi, sul punto, un giudicato preclusivo di un'autonoma azione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello - resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia - che aveva ritenuto formatosi il giudicato, in assenza di specifica impugnazione della sentenza di primo grado sul punto, circa la qualificazione come eccezioni e non come domande riconvenzionali delle difese dell'opponente, nonostante queste avessero ad oggetto la dedotta inesigibilità della restituzione del deposito cauzionale e la asserita sussistenza di controcrediti del locatore, compensabili con il suo debito restitutorio).
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)