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Sez. 1, Sentenza n. 17244 del 05/12/2002 (Rv. 558977 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Pagamenti dovuti all'appaltatore - Ritardo - Interessi moratori - Corresponsione da parte della P.A. - Condizioni e limiti - Esclusione pattizia della disciplina ex art. 35 d.P.R. 1063/1962 - Contestuale riferimento "ex contractu" alla disciplina di cui all'art. 24 del capitolato speciale - Conseguenze - Pagamento degli interessi "alla data di presentazione delle fatture" - Onere probatorio gravante sull'appaltatore.
Stato
decisa il 2002-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558977-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di pagamenti degli acconti in corso d'opera dovuti all'appaltatore di OO.PP., e con riferimento alla disciplina relativa ai ritardi nei pagamenti stessi, qualora (come nella specie) sia espressamente esclusa, "ex contractu", l'applicabilità della norma di cui all'art. 35 del d.P.R. 1063/1962, ed adottata, per converso, la disciplina di cui all'art. 24 del capitolato speciale - che prevede l'obbligo di corresponsione degli interessi moratori "alla data di presentazione delle fatture" -, grava sull'appaltatore l'onere della prova tanto della presentazione, quanto della data delle fatture stesse, non essendo, all'uopo, sufficiente la produzione dei certificati di regolare esecuzione dei lavori vistati dalla Direzione Lavori.

Riferimenti normativi: Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 35, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)