Sez. 1, Sentenza n. 323 del 11/01/2007 (Rv. 593781 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE | Documenti nuovi - Principio della utilizzabilità in caso di omessa opposizione alla produzione tardiva - Applicabilità nei procedimenti instaurati fino al 30 aprile 1995 - Opposizione alla produzione tardiva - Necessità - Ricorso per cassazione - Onere di indicazione dell'atto di opposizione - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE
Posto che nei procedimenti instaurati anteriormente al 30 aprile 1995, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, trova applicazione il principio secondo cui l'inosservanza delle disposizioni che delimitano il momento in cui è possibile produrre in giudizio documenti deve ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione, in sede di ricorso per cassazione compete al ricorrente, in applicazione del principio di autosufficienza, l'indicazione dell'atto del giudizio di merito da cui sia desumibile la sua tempestiva opposizione alla produzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)