Sez. 1, Sentenza n. 5539 del 19/03/2004 (Rv. 571314 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE | Documenti nuovi - Principio della utilizzabilità in caso di omessa opposizione alla produzione tardiva - Inapplicabilità nei procedimenti instaurati dopo il 30 aprile 1995 - Fondamento - Novellato art. 184 cod. proc. civ. - Produzione di nuovi documenti - Perentorietà del termine - Sottrazione del medesimo alla disponibilità delle parti.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVE PROVE
Nei procedimenti instaurati dopo il 30 aprile 1995, regolati dalle nuove disposizioni introdotte dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non trova più applicazione il principio secondo cui l'inosservanza delle disposizioni che delimitano il momento in cui è possibile produrre in giudizio documenti deve ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa dinanzi al collegio. Difatti il novellato art. 184 cod. proc. civ. non solo prevede l'eventuale assegnazione alle parti di un termine entro cui dedurre prove e produrre documenti, ma espressamente stabilisce il carattere perentorio di detto termine, il che vale a sottrarre siffatto termine alla disponibilità delle parti (stante il disposto dell'art. 153 cod. proc. civ.), come del resto implicitamente confermato anche dal successivo art. 184-bis, che contempla la possibilità di rimessione in termini, ma solo ad istanza della parte interessata ed a condizione che questa dimostri di essere incorsa nella decadenza per una causa ad essa non imputabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)